martedì 20 novembre 2012

Luogo elettivo di nascita DDL di ASSUNTA NIGRO


Istituzione del luogo elettivo di nascita
Proposta di legge
Art. 1.
1. Ciascuno dei genitori ha la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita di cui all’articolo
30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in
alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente
stabilito dagli articoli 39, 40 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo
15, relativamente agli atti di stato civile formati all’estero.
2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel luogo di comune
residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo elettivo
di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da
dichiarare è soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di
filiazione è resa da un solo genitore, il luogo elettivo di nascita è quello della sua residenza. Agli
effetti della presente legge, la residenza è da intendersi secondo la nozione di cui all’articolo 43,
secondo comma, del codice civile.
3. L’ufficiale dello stato civile provvede all’iscrizione del luogo elettivo di nascita nell’archivio
di cui all’articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento
nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità
di quanto da esso dichiarato.
Art. 2.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle norme contenute
nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
rese necessarie dall’introduzione delle norme contenute nella presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni concernenti
l’adeguamento dei programmi informatici utilizzati dallo stato civile, nonché dei modelli dei
documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie
dall’introduzione delle norme contenute nella presente legge.  


TESTO DEPOSITATO

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4066


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DI PIETRO
Disposizioni per l'istituzione del luogo elettivo di nascita
Presentata l'8 febbraio 2010

      

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di consentire ai genitori la scelta del luogo di nascita dei propri figli, al posto dell'identificazione di questo nel comune dove è avvenuto il parto. In tal modo, al momento della nascita i genitori potranno di comune accordo stabilire che comune di nascita del figlio o della figlia sia quello nel quale sono residenti entrambi o quello dove uno di essi è residente, in caso risiedano in due comuni diversi. Nel caso in cui non vi sia accordo tra i genitori, il luogo di nascita sarà il comune nel quale è avvenuto il parto. 
      La proposta di legge prevede anche che, se il figlio o la figlia è riconosciuto solo dalla madre o solo dal padre, il luogo elettivo di nascita è il luogo di residenza di chi rende il riconoscimento di filiazione. 
      L'introduzione del luogo elettivo di nascita assume un significato particolare nel nostro Paese che conta ben 8.094 comuni, ciascuno dei quali è importante che sia valorizzato anche attraverso la continuità e la crescita del numero dei nati in ciascuno di essi. Con l'istituto del luogo elettivo di nascita potranno vantare nuovi nati anche quei comuni dove mancano un ospedale o una clinica dotati di sale parto. Nell'anno in cui l'Italia celebra i suoi 150 anni di Unità, ci sembra che questo possa essere un segnale positivo di riconoscimento verso le radici, la cultura e le tradizioni di tutti i comuni.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
      1. Nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, ciascuno dei genitori ha la facoltà di indicare il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 39, 40 e 41 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e da ogni altra norma di legge. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, relativamente agli atti dello stato civile formati all'estero.
      2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel luogo di residenza di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo elettivo di nascita è stabilito mediante accordo tra gli stessi. In mancanza di accordo, è dichiarato luogo elettivo di nascita il comune nel quale è effettivamente avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di filiazione è resa da uno solo dei genitori, il luogo elettivo di nascita è quello della residenza di quest'ultimo. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
      3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha
reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.
Art. 2.
      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni concernenti l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dallo stato civile, nonché dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e dello stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

ORDINE DEL GIORNO RECEPITO DAL GOVERNO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/154
presentato da
ANTONIO DI PIETRO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609
La Camera,
premesso che:
a ridosso della cerimonia di chiusura delle celebrazioni del 150
o anniversario dell'Unità d'Italia ed in occasione dell'approvazione - se pur privata di un'approfondita discussione - del provvedimento in titolo, teso alla «liberalizzazione» di ambiti, settori e materie che ne necessitano al fine di esplicare appieno le loro potenzialità di crescita e sviluppo, con particolare ricaduta sui cittadini, segnale positivo di riconoscimento verso le radici, la cultura e le tradizioni di tutti i comuni risulta essere la «liberalizzazione», disciplinata, del luogo di nascita, da definirsi quale «luogo elettivo»;
obiettivo della suddetta «liberalizzazione» - a tale stregua, infatti, è possibile richiamarsi per l'introduzione del «luogo elettivo di nascita» - è quello di rimettere ai genitori la scelta del luogo di nascita dei propri figli, al posto della obbligatoria coincidenza di esso con il comune ove sia avvenuto il parto, offrendo loro la possibilità di stabilire, di comune accordo, che comune di nascita del figlio o della figlia sia quello nel quale sono residenti entrambi o quello dove solo uno di essi è residente, nel caso risiedano in due comuni diversi; parimenti, nel caso di un solo genitore che rende il riconoscimento di filiazione, la scelta del luogo elettivo di nascita potrà essere quella del suo proprio comune di residenza ove diverso da quello in cui sia avvenuta la nascita;
l'introduzione del luogo elettivo di nascita assume un significato particolare nel nostro Paese che conta ben 8.094 comuni, ciascuno dei quali è importante che sia valorizzato anche attraverso la continuità e la crescita del numero dei nati in ciascuno di essi; in forza del «luogo elettivo di nascita» potranno vantare nuovi nati anche quei comuni ove mancano un ospedale o una clinica dotati di sale parto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel quadro dell'ordinamento dello stato civile esistente, di adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti necessari all'introduzione del «luogo elettivo di nascita».
9/5025/
154.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Pietro, Barbato, Paladini.

Gentile Assunta,
le invio, in allegato, l'ordine del giorno accolto dal Governo e presentato dall'on. Di Pietro nella seduta del 22 marzo 2012. Con questo odg si impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari all'introduzione del "luogo elettivo di nascita" ovvero di rimettere ai genitori la scelta del luogo di nascita dei propri figli.
Spero di aver fatto cosa gradita.
 Cordialmente,
Andrea Cherubini
IDV - Staff del Presidente Antonio Di Pietro - ufficio legislativo
via di Santa Maria in Via, 12, 00187, Romatel: 06/95948110 mail: cherubini@italiadeivalori.it

LINK SULL'ARGOMENTO

http://www.massimo.delmese.net/40536/istituzione-del-luogo-elettivo-di-nascita-assunta-nigro-suggerisce-la-legge-a-di-pietro/

http://www.massimo.delmese.net/42733/assunta-nigroidv-sul-luogo-elettivo-di-nascita-lodg-accolto-dal-governo/



lunedì 19 novembre 2012

LODE ALL' ARCANGELO MICHELE - Olevano sul Tusciano


San Michele Arcangelo

Parlare della storia di un Arcangelo è sicuramente molto complesso essendo Esseri ineffabilmente più elevati di noi esseri umani, che possiamo al massimo cogliere il riflesso del loro agire sull'umanità.
Il nome dell'arcangelo Michele significa "Chi é come Dio?" è citato cinque volte nella Sacra Scrittura, tre volte nel libro di Daniele, una nel libro di Giuda e nell' Apocalisse. Egli è considerato il "Capo Supremo dell'esercito Celeste" cioè degli angeli in guerra contro il male.
Michele è stato sempre rappresentato e venerato come l'angelo - guerriero di Dio rivestito di armatura dorata in perenne lotta contro il Demonio.
Nel Nuovo Testamento, S. Michele Arcangelo è presentato come avversario del demonio, vincitore dell'ultima battaglia contro satana e i suoi sostenitori.
Troviamo la descrizione della battaglia e della sua vittoria nel capitolo 12° del libro dell'Apocalisse:  
Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli.
Allora udii una gran voce nel cielo che diceva:  
"Ora si è compiuta la salvezza,  
la forza e il regno del nostro Dio  
e la potenza del suo Cristo,  
poiché è stato precipitato  
l'accusatore dei nostri fratelli,  
colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte.  
Ma essi lo hanno vinto  
per mezzo del sangue dell'Agnello  
e grazie alla testimonianza del loro martirio,  
poiché hanno disprezzato la vita  
fino a morire.  
Esultate, dunque, o cieli,  
e voi che abitate in essi.  
Ma guai a voi, terra e mare,  
perché il diavolo è precipitato sopra di voi  
pieno di grande furore,  
sapendo che gli resta poco tempo" Ap. 12,7-12.  Per i cristiani, quindi, l'Arcangelo S. Michele è considerato come il più potente difensore del popolo di Dio.
Dopo l'affermazione del Cristianesimo, il culto per San Michele,che già nel mondo pagano equivaleva ad una Divinità, ebbe in Oriente una diffusione enorme, tutto l' Oriente era costellato di famosi Santuari, a cui si recavano migliaia di persone.
Perfino il grande fiume Nilo fu posto sotto la sua protezione,si pensi che la chiesa  del Cremlino a Mosca in Russia è dedicata a San Michele.
In Italia sono tanti i posti dove sorgono Cappelle,Oratori,Grotte,Chiese,Colline, Monti intitolati all'Arcangelo Michele, qui ad Olevano è il monte Raione, ma il più antico e più conosciuto è in Puglia sul monte Gargano,dove nel solo entrare nella grotta vengono espiati tutti i peccati.
Difensore della chiesa,la sua statua compare sulla sommità di castel San'Angelo a Roma, che com' è noto era una fortezza in difesa del Papa.
Si festeggia il 29 Settembre insieme a Grabriele e Raffaele .
Piccola preghiera:
Venga dal Cielo nelle nostre case l'Angelo della Pace,Michele, venga portatore di serena pace,
Releghi nell'inferno le guerre, fonti di tante lacrime. Amen

                                                                                                                   Assunta Nigro