Istituzione
del luogo elettivo di nascita
Proposta
di legge
Art.
1.
1.
Ciascuno dei genitori ha la facoltà di indicare nella dichiarazione
di nascita di cui all’articolo
30,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000,
n.
396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo
di nascita del bambino, in
alternativa
al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita
convenzionalmente
stabilito
dagli articoli 39, 40 e 41 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
3
novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge. E’ fatto
salvo quanto disposto dall’articolo
15,
relativamente agli atti di stato civile formati all’estero.
2.
Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente
nel luogo di comune
residenza
dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso
comune, il luogo elettivo
di
nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il
comune di nascita da
dichiarare
è soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Se la
dichiarazione di
filiazione
è resa da un solo genitore, il luogo elettivo di nascita è quello
della sua residenza. Agli
effetti
della presente legge, la residenza è da intendersi secondo la
nozione di cui all’articolo 43,
secondo
comma, del codice civile.
3.
L’ufficiale dello stato civile provvede all’iscrizione del luogo
elettivo di nascita nell’archivio
di
cui all’articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3
novembre
2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato
civile, previo accertamento
nei
modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la
dichiarazione di nascita e della veridicità
di
quanto da esso dichiarato.
Art.
2.
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento da emanare
ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo, previo parere
delle
competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche
alle norme contenute
nel
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396,
rese
necessarie dall’introduzione delle norme contenute nella presente
legge.
2.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
della giustizia, entro sei mesi
dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono emanate
disposizioni concernenti
l’adeguamento
dei programmi informatici utilizzati dallo stato civile, nonché dei
modelli dei
documenti
di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di
stato civile rese necessarie
dall’introduzione
delle norme contenute nella presente legge.
TESTO DEPOSITATO
CAMERA DEI DEPUTATI | N. 4066 |
La proposta di legge prevede anche che, se il figlio o la figlia è riconosciuto solo dalla madre o solo dal padre, il luogo elettivo di nascita è il luogo di residenza di chi rende il riconoscimento di filiazione.
L'introduzione del luogo elettivo di nascita assume un significato particolare nel nostro Paese che conta ben 8.094 comuni, ciascuno dei quali è importante che sia valorizzato anche attraverso la continuità e la crescita del numero dei nati in ciascuno di essi. Con l'istituto del luogo elettivo di nascita potranno vantare nuovi nati anche quei comuni dove mancano un ospedale o una clinica dotati di sale parto. Nell'anno in cui l'Italia celebra i suoi 150 anni di Unità, ci sembra che questo possa essere un segnale positivo di riconoscimento verso le radici, la cultura e le tradizioni di tutti i comuni.
1. Nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, ciascuno dei genitori ha la facoltà di indicare il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 39, 40 e 41 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e da ogni altra norma di legge. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, relativamente agli atti dello stato civile formati all'estero.
2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel luogo di residenza di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo elettivo di nascita è stabilito mediante accordo tra gli stessi. In mancanza di accordo, è dichiarato luogo elettivo di nascita il comune nel quale è effettivamente avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di filiazione è resa da uno solo dei genitori, il luogo elettivo di nascita è quello della residenza di quest'ultimo. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha
reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel luogo di residenza di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo elettivo di nascita è stabilito mediante accordo tra gli stessi. In mancanza di accordo, è dichiarato luogo elettivo di nascita il comune nel quale è effettivamente avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di filiazione è resa da uno solo dei genitori, il luogo elettivo di nascita è quello della residenza di quest'ultimo. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni concernenti l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dallo stato civile, nonché dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e dello stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni concernenti l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dallo stato civile, nonché dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e dello stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.
ORDINE DEL GIORNO RECEPITO DAL GOVERNO
Atto
Camera
Ordine del Giorno 9/5025/154
Ordine del Giorno 9/5025/154
presentato
da
ANTONIO
DI PIETRO
testo
di
giovedì
22 marzo 2012, seduta n.609
La Camera,
premesso che:
a ridosso della cerimonia di chiusura delle celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia ed in occasione dell'approvazione - se pur privata di un'approfondita discussione - del provvedimento in titolo, teso alla «liberalizzazione» di ambiti, settori e materie che ne necessitano al fine di esplicare appieno le loro potenzialità di crescita e sviluppo, con particolare ricaduta sui cittadini, segnale positivo di riconoscimento verso le radici, la cultura e le tradizioni di tutti i comuni risulta essere la «liberalizzazione», disciplinata, del luogo di nascita, da definirsi quale «luogo elettivo»;
obiettivo della suddetta «liberalizzazione» - a tale stregua, infatti, è possibile richiamarsi per l'introduzione del «luogo elettivo di nascita» - è quello di rimettere ai genitori la scelta del luogo di nascita dei propri figli, al posto della obbligatoria coincidenza di esso con il comune ove sia avvenuto il parto, offrendo loro la possibilità di stabilire, di comune accordo, che comune di nascita del figlio o della figlia sia quello nel quale sono residenti entrambi o quello dove solo uno di essi è residente, nel caso risiedano in due comuni diversi; parimenti, nel caso di un solo genitore che rende il riconoscimento di filiazione, la scelta del luogo elettivo di nascita potrà essere quella del suo proprio comune di residenza ove diverso da quello in cui sia avvenuta la nascita;
l'introduzione del luogo elettivo di nascita assume un significato particolare nel nostro Paese che conta ben 8.094 comuni, ciascuno dei quali è importante che sia valorizzato anche attraverso la continuità e la crescita del numero dei nati in ciascuno di essi; in forza del «luogo elettivo di nascita» potranno vantare nuovi nati anche quei comuni ove mancano un ospedale o una clinica dotati di sale parto,
premesso che:
a ridosso della cerimonia di chiusura delle celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia ed in occasione dell'approvazione - se pur privata di un'approfondita discussione - del provvedimento in titolo, teso alla «liberalizzazione» di ambiti, settori e materie che ne necessitano al fine di esplicare appieno le loro potenzialità di crescita e sviluppo, con particolare ricaduta sui cittadini, segnale positivo di riconoscimento verso le radici, la cultura e le tradizioni di tutti i comuni risulta essere la «liberalizzazione», disciplinata, del luogo di nascita, da definirsi quale «luogo elettivo»;
obiettivo della suddetta «liberalizzazione» - a tale stregua, infatti, è possibile richiamarsi per l'introduzione del «luogo elettivo di nascita» - è quello di rimettere ai genitori la scelta del luogo di nascita dei propri figli, al posto della obbligatoria coincidenza di esso con il comune ove sia avvenuto il parto, offrendo loro la possibilità di stabilire, di comune accordo, che comune di nascita del figlio o della figlia sia quello nel quale sono residenti entrambi o quello dove solo uno di essi è residente, nel caso risiedano in due comuni diversi; parimenti, nel caso di un solo genitore che rende il riconoscimento di filiazione, la scelta del luogo elettivo di nascita potrà essere quella del suo proprio comune di residenza ove diverso da quello in cui sia avvenuta la nascita;
l'introduzione del luogo elettivo di nascita assume un significato particolare nel nostro Paese che conta ben 8.094 comuni, ciascuno dei quali è importante che sia valorizzato anche attraverso la continuità e la crescita del numero dei nati in ciascuno di essi; in forza del «luogo elettivo di nascita» potranno vantare nuovi nati anche quei comuni ove mancano un ospedale o una clinica dotati di sale parto,
impegna il Governo
a valutare
l'opportunità, nel quadro dell'ordinamento dello stato civile
esistente, di adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti
necessari all'introduzione del «luogo elettivo di
nascita».
9/5025/154.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Pietro, Barbato, Paladini.
9/5025/154.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Pietro, Barbato, Paladini.
Gentile
Assunta,
le
invio, in allegato, l'ordine del giorno accolto dal Governo e
presentato dall'on. Di Pietro nella seduta del 22 marzo 2012.
Con questo odg si impegna il Governo a valutare l'opportunità di
adottare i provvedimenti necessari all'introduzione del "luogo
elettivo di nascita" ovvero di rimettere ai genitori la scelta
del luogo di nascita dei propri figli.
Spero
di aver fatto cosa gradita.
Cordialmente,
Andrea
Cherubini
IDV
- Staff del Presidente Antonio Di Pietro - ufficio legislativo
via
di Santa Maria in Via, 12, 00187, Romatel: 06/95948110 mail:
cherubini@italiadeivalori.it
LINK SULL'ARGOMENTO
http://www.massimo.delmese.net/40536/istituzione-del-luogo-elettivo-di-nascita-assunta-nigro-suggerisce-la-legge-a-di-pietro/
http://www.massimo.delmese.net/42733/assunta-nigroidv-sul-luogo-elettivo-di-nascita-lodg-accolto-dal-governo/